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V E N E Z I A

SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO fra CARPENTIERI e CALAFATI

 

"… dal 1867, promuove il mutuo soccorso

e la solidarietà sociale a Venezia …"

 

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Pareri e risoluzioni

 

 

 

In questa pagina una raccolta di pareri e risoluzioni che rispondono alle più comuni domande in merito all’attività ed al trattamento fiscale riservato alle Società di Mutuo Soccorso.

 

Agenzia delle Entrate

 

La risoluzione 289/1990 sancisce la possibilità per le Società di Mutuo Soccorso di usufruire del regime agevolato che prevede l'applicazione del 50% dell'IRES (ex IRPEG).

 

La risoluzione 603/1990 determina la necessità per la Società di Mutuo Soccorso di aver ottenuto il riconoscimento giuridico al fine di poter accedere alla facilitazione fiscale di cui sopra.

 

La risoluzione 292/2002 individua con chiarezza l'ambito riguardante le attività di beneficenza, sciogliendo alcuni importanti dubbi derivanti dalle non chiare disposizioni legislative.

 

Notariato

 

Il notariato ha prodotto uno studio accurato su un aspetto peculiare del Mutuo Soccorso, ossia l'obbligo della registrazione della Società presso la locale Camera di Commercio, con versamento della quota annuale anche in assenza di qualsivoglia attività commerciale. Ciò al fine di non perdere la veste di riconoscimento giuridico, obbligatoriamente previsto dalla Legge al fine di usufruire dello sconto del 50% dell'IRES sul reddito derivante da attività commerciali.

 

ISVAP

 

L’Istituto Superiore di Vigilanza sulle Assicurazioni Private, ha posto in atto una ricognizione normativa sul fatto se le Società di Mutuo Soccorso, in quanto Mutue Assicurative, possano ritenersi sottoposte alla vigilanza di questo Istituto. La risposta è stata negativa, le Società di Mutuo Soccorso non esplicano alcuna forma di attività assicurativa come comunemente essa viene intesa, in quanto al versamento del contributo mutualistico da parte del socio non corrisponde, per Legge, l'assunzione di alcuna obbligazione da parte della Società.

 

E' significativo che in un passaggio della relazione venga evidenziato che le Società di Mutuo Soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, che vi provvede attraverso periodiche ispezioni effettuate dagli Uffici Provinciali del Lavoro. La documentazione probante l'attività meramente mutualistica deve pervenire al Sindaco il quale poi è obbligato a trasmetterla all'Ufficio Provinciale del Lavoro competente.

 

 

 

RISOLUZIONE

289/1990

 

http://www.smscc.it/images/pdf.bmp

 

RISOLUZIONE

603/1990

 

http://www.smscc.it/images/pdf.bmp

 

RISOLUZIONE

292/2002

 

http://www.smscc.it/images/pdf.bmp

 

 

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IL PARERE

DEL

NOTARIATO

 

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ISVAP

 

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