Trasparenza Enti Terzo Settore
Trasparenza Enti Terzo Settore
Bilancio consuntivo
La più rilevante misura di trasparenza introdotta con la riforma del Terzo settore è costituita dall’introduzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), disciplinato dal Titolo VI del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS), così come attuato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106/2020.
Il Bilancio consuntivo della SMSCC è depositato nel RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, c. 3 del CTS).
Rendiconto di Missione
Per una Società di Mutuo Soccorso no profit qual è la SMSCC, avente quale missione principale la finalità assistenziale e di reciproco aiuto tra le persone, il Rendiconto di Missione è lo strumento più adatto a rendicontare al pubblico il perseguimento dello scopo sociale. Per un Ente del Terzo Settore che deve realizzare finalità di interesse generale, la democraticità dell’organizzazione e la condivisione delle scelte e degli obiettivi rappresentano infatti gli elementi fondativi della propria azione. Il D. Lgs. 117/17 CTS, prevede attualmente l’obbligo per gli ETS con personalità giuridica di redigere il Bilancio Sociale e la sua approvazione da parte dell’Assemblea. La decisione della SMSCC di redigere il Bilancio Sociale risale al 2010, anno in cui ha iniziato a rendicontare in maniera puntuale e trasparente i propri valori e la propria missione, le modalità con cui ha realizzato i propri obiettivi e il valore aggiunto sociale conseguito.
Contributi pubblici
Tutte le Associazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet o in analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria“, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni. L’obbligo di pubblicazione scatta solo se la somma dei singoli vantaggi economici effettivamente ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro. Quindi, anche se il valore della singola erogazione risulta inferiore a 10.000 euro ma il complesso delle erogazioni supera tale limite, debbono comunque essere pubblicati tutti i vantaggi che hanno concorso al raggiungimento o al superamento del limite.
Cinque per Mille
La normativa sul 5 per mille è contenuta nel decreto legislativo n. 111/2017 e nel Dpcm del 23 luglio 2020. Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, ogni soggetto percettore del 5 per mille deve redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’impiego delle somme percepite.
Relazione di Missione
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Contributi Pubblici
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Cinque per Mille
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