V E N E Z I A SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO fra CARPENTIERI e CALAFATI "…
dal 1867, promuove il mutuo soccorso e la
solidarietà sociale a Venezia …" |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Alcuni adempimenti burocratici che la
Società di Mutuo Soccorso dovevano espletare in passato sono stati più o meno
recentemente aboliti : Prefettura
Con il recente passaggio delle competenze
di sorveglianza alla Camera di Commercio, non è più vigente
presso la Prefettura l'Albo delle Società
di Mutuo Soccorso, (sottosezione di quello delle Società Cooperative) ne
è più obbligatorio l’inoltro annuo del bilancio del Sodalizio. Amministrazione
Comunale La formulazione dell’art.10 della legge
n.3818 del 15 aprile 1886 (disciplina delle Società di Mutuo Soccorso), di
recente modificata dall’art.23 della legge 221/2012, impone la trasmissione al
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (poi al Ministero del Lavoro),
il resoconto economico annuo e le notizie statistiche. Il DL 10 agosto 1945, n.474 (ripartizione delle
attribuzioni fra Ministero dell’Industria e Ministero del Lavoro) è stato
abrogato con DPR 13 dicembre 2010, n.248 (abrogazione norme prive di effetto
o comunque obsolete), entrato definitivamente in vigore il 10 febbraio 2011.
Pertanto, a decorrere dalla medesima data è venuto
meno l’obbligo precedentemente previsto. Camera di
Commercio L’art.23 della legge 221/2012 concede alle
Società di Mutuo Soccorso, il riconoscimento giuridico e inoltre la possibilità di continuare
ad avvalersi dei benefici fiscali e normativi previsti dal nostro ordinamento
qualora: ·
lo statuto sia redatto da un notaio e contenga le
disposizioni di legge, ·
l’attività principale sia esercitata nel campo dell’assistenza
sanitaria integrativa, ·
vi sia l’iscrizione presso la locale CCIAA (anche in mancanza
di qualsiasi attività commerciale) presso l’Albo delle Imprese Sociali,
sezione Società di Mutuo Soccorso, versando il contributo camerale previsto. Alla
CCIAA deve essere annualmente inoltrata, per via telematica, la seguente
documentazione: il bilancio finanziario e l’elenco degli Amministratori. La
rinuncia all’iscrizione alla CCIAA comporta
automaticamente la perdita del riconoscimento giuridico e di conseguenza i
benefici fiscali e normativi, quali: l'applicazione del 50% dell'imposta IRES
e il 19% di detrazione dei contributi mutualistici. |
|
|||||||||||
Castello, 450 - 30122 VENEZIA (VE) tel. e fax 041 5286813
C. F. 80007680277 Copyright. Ogni diritto sul contenuto
del sito è riservato. |
|||||||||||||