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V E N E Z I A

SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO fra CARPENTIERI e CALAFATI

 

"… dal 1867, promuove il mutuo soccorso

e la solidarietà sociale a Venezia …"

 

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LEGISLAZIONE

 

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Adempimenti

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Alcuni adempimenti burocratici che la Società di Mutuo Soccorso dovevano espletare in passato sono stati più o meno recentemente aboliti :

 

Prefettura

 

Con il recente passaggio delle competenze di sorveglianza alla Camera di Commercio, non è più vigente presso la Prefettura l'Albo delle Società di Mutuo Soccorso, (sottosezione di quello delle Società Cooperative) ne è più obbligatorio l’inoltro annuo del bilancio del Sodalizio.

 

Amministrazione Comunale

 

La formulazione dell’art.10 della legge n.3818 del 15 aprile 1886 (disciplina delle Società di Mutuo Soccorso), di recente modificata dall’art.23 della legge 221/2012, impone la trasmissione al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (poi al Ministero del Lavoro), il resoconto economico annuo e le notizie statistiche.

Il DL 10 agosto 1945, n.474 (ripartizione delle attribuzioni fra Ministero dell’Industria e Ministero del Lavoro) è stato abrogato con DPR 13 dicembre 2010, n.248 (abrogazione norme prive di effetto o comunque obsolete), entrato definitivamente in vigore il 10 febbraio 2011. Pertanto, a decorrere dalla medesima data è venuto meno l’obbligo precedentemente previsto.

 

Camera di Commercio

 

L’art.23 della legge 221/2012 concede alle Società di Mutuo Soccorso, il riconoscimento giuridico e inoltre la possibilità di continuare ad avvalersi dei benefici fiscali e normativi previsti dal nostro ordinamento qualora:

·      lo statuto sia redatto da un notaio e contenga le disposizioni di legge,

·      l’attività principale sia esercitata nel campo dell’assistenza sanitaria integrativa,

·      vi sia l’iscrizione presso la locale CCIAA (anche in mancanza di qualsiasi attività commerciale) presso l’Albo delle Imprese Sociali, sezione Società di Mutuo Soccorso, versando il contributo camerale previsto. Alla CCIAA deve essere annualmente inoltrata, per via telematica, la seguente documentazione: il bilancio finanziario e l’elenco degli Amministratori.

 

La rinuncia all’iscrizione alla CCIAA comporta automaticamente la perdita del riconoscimento giuridico e di conseguenza i benefici fiscali e normativi, quali: l'applicazione del 50% dell'imposta IRES e il 19% di detrazione dei contributi mutualistici.

 

 

 

 

 

 

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